Una nuova convivenza non comporta la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole. Lo stabilisce la Cassazione. Non è però irrilevante la scelta di un nuovo percorso di vita con un’altra persona, sottolinea la Corte. Quindi il coniuge “non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno”, ma “non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa”,quantificata anche sulla durata del matrimonio.
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